Decreto M.I. 02.12.2021, prot. n. 48038
1. Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione e ai convitti gestiti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, censiti nell' Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe, che prevedano:
a) demolizione e ricostruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico appartenenti al primo ciclo di istruzione o a convitti da adibire esclusivamente a mense scolastiche a servizio di istituzioni scolastiche e di edifici scolastici esistenti;
b) nuova costruzione di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di edifici scolastici esistenti;
c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione di spazi e locali da destinare a mense scolastiche;
d) riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche esistenti anche attraverso l'adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali;
e) riconversione di spazi non utilizzati all'interno di edifici pubblici esistenti adibiti ad uso scolastico da destinare a mense scolastiche.
2. Ogni ente locale partecipante può presentare massimo n. 2 proposte, di cui ognuna riferita ad un singolo edificio scolastico. I capoluoghi di provincia, anche costituiti da più enti locali, possono presentare massimo n. 4 proposte ciascuno, di cui ognuna riferita ad un singolo edificio scolastico.
3.Le proposte relative ad ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni o nuove costruzioni di mense scolastiche devono essere dimensionate in funzione del numero di studentesse e studenti che beneficeranno della mensa, nel rispetto degli indici standard di superficie previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975 (rif. tabelle 5, 6 e 7) e devono possedere le caratteristiche di cui al punto 3.6 del medesimo decreto ministeriale.
4. Gli enti locali si impegnano a mantenere la destinazione d'uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Avviso e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.