Decreto M.I. 02.12.2021, prot. n. 48038
1. Sono ammissibili le seguenti spese:
a) lavori;
b) incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) spese tecniche per incarichi esterni;
d) imprevisti;
e) pubblicità;
f) attrezzature per allestimento delle mense, nei limiti del 15% del contributo richiesto;
g) altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici.
2. Le percentuali e i criteri delle voci di costo di cui al comma 1 sono definite con successivo atto, sulla base delle indicazioni che saranno fornite con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
3. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) eventuali costi di esproprio o di acquisto dell'area su cui deve essere realizzata la mensa;
b) forniture di arredi mobili, ad eccezione delle attrezzature per garantire l'allestimento e la piena funzionalità delle mense scolastiche;
c) servizi e/o lavori affidati in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle misure di semplificazione stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
d) incarichi professionali esterni conferiti con procedure di affidamento avviate o concluse prima della stipula della convenzione con il Ministero dell'istruzione;
e) spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l'affitto di spazi ed edifici e il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee;
f) i costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della stipula della convenzione con il Ministero dell'istruzione;
g) le spese derivanti da varianti, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.