Decreto M.I. 02.12.2021, prot. n. 48047
1. La valutazione delle candidature ai fini dell'assegnazione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri per le proposte relative ad asili nido:
a) attuale assenza o grave carenza dei servizi educativi, sia pubblici che privati, nella fascia di età 0-2 anni al di sotto del 33% (X = posti coperti/popolazione nella fascia di età 0-2 anni x 100) - max 45 punti così ripartiti:
- 0<_X<_6,6%: 45 punti;
6,6 < X <_ 16,5%: 35 punti;
16,5 < X <_ 23,1%: 25 punti;
23,1 < X <_ 30,0%: 15 punti;
30,0 < X <_ 32,9%: 7 punti;
X > 32,9%: 2 punti;
b) tipologia di intervento - max 20 punti:
- nuova costruzione, demolizione e/o ricostruzione e/o ampliamento: 20 punti;
- riconversione edifici pubblici ad asili: 10 punti;
- riqualificazione strutture (architettonica, funzionale, messa in sicurezza/adeguamento impiantistico) che consenta comunque l'attivazione di nuovi posti: 5 punti;
c) incremento del livello di copertura del servizio, in termini percentuali, considerati i nuovi posti attivati rispetto alla situazione attuale - max 20 punti così ripartiti:
- tra l'80% e il 100%: 20 punti;
- tra il 50% e il 79%: 15 punti;
- tra il 30 e il 49%: 10 punti;
- tra il 10 e il 29%: 7 punti;
- tra il 5 e il 9%: 5 punti;
- meno del 5%: 2 punti;
d) inserimento della proposta progettuale nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, predisposta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica: 10 punti;
e) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti.
2. Con riferimento al criterio di cui alla lett. a) i dati forniti dall'ente locale saranno verificati dal Ministero dell'istruzione, anche sulla base dei dati ISTAT relativi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia a livello comunale.
3. La valutazione delle candidature ai fini dell'assegnazione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri per le proposte relative a scuole di infanzia:
a) tipologia di intervento (max 45 punti):
- nuova costruzione, demolizione e/o ricostruzione e/o ampliamento: 20 punti;
- riconversione edifici pubblici a scuole dell'infanzia: 15 punti;
- riqualificazione strutture (architettonica, funzionale, messa in sicurezza/adeguamento impiantistico) che consenta l'attivazione di nuovi posti: 10 punti;
- attivazione di un polo di infanzia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65: 15 punti;
b) incremento di posti attivati, in termini percentuali, rispetto alla situazione attuale- max 20 punti così ripartiti:
- tra l'80% e il 100%: 20 punti;
- tra il 50% e il 79%: 15 punti;
- tra il 30 e il 49%: 12 punti;
- tra il 10 e il 29%: 7 punti;
- tra il 5 e il 9%: 5 punti;
- meno del 5%: 2 punti;
c) zona sismica - max 10 punti:
- zona 1: 10 punti;
- zona 2: 7 punti;
- zona 3: 3 punti;
- zona 4: 1 punto;
d) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico - max 7 punti così dettagliati:
- R4: 7 punti;
- R3: 3 punti;
e) inserimento della proposta progettuale nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, predisposta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica: 10 punti;
f) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti;
g) eventuale dismissione fitto passivo: 3 punti.
4. La mancanza di una sola delle dichiarazioni riferite ai criteri di cui ai commi 1 e 3 comporta l'impossibilità di assegnazione del relativo punteggio premiale.
5. Si specifica che, a parità di punteggio, nel caso delle proposte relative agli asili precede la candidatura relativa all'ente con la maggiore carenza del servizio educativo nella fascia di età 0- 2 anni e, qualora persista ancora parità, prevale la candidatura che sia stata inoltrata per prima temporalmente. Nel caso di proposte relative alle scuole di infanzia a parità di punteggio prevale la candidatura relativa all'ente che attivi la maggiore percentuale di copertura e, qualora persista ancora parità, prevale la candidatura che sia stata inoltrata per prima temporalmente.