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Decreto M.I. 02.12.2021, prot. n. 48048

Costruzione di nuove Scuole.

Art. 10 - graduatorie e modalità di gestione degli interventi

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono approvate le graduatorie su base regionale e sono individuati, nei limiti delle risorse disponibili, gli enti ammessi a finanziamento.

2. Le graduatorie sono redatte su base regionale applicando i criteri e i punteggi di cui all'art. 9, comma 1, per ciascuna candidatura e indicano altresì l'importo richiesto nei limiti dei massimali fissati. L'inserimento nelle graduatorie non costituisce di per sé titolo di ammissione al finanziamento, dovendo il Ministero procedere a tutte le verifiche necessarie rispetto alle dichiarazioni rese in sede di candidatura.

3. Il 30% delle risorse per ogni Regione è destinato a proposte progettuali presentate da province, ivi incluse quelle autonome, città metropolitane, enti di decentramento regionale e regione autonoma della Valle d'Aosta per le scuole del secondo ciclo di istruzione, mentre il restante 70% in favore di comuni e unioni di comuni. Qualora non siano presentate candidature di valore corrispondente al 30% delle risorse da parte di province, città metropolitane, enti di decentramento regionale e regione autonoma della Valle d'Aosta per le scuole del secondo ciclo di istruzione da assegnare con il presente Avviso, l'eventuale eccedenza della percentuale sarà comunque destinata ai comuni presenti in graduatoria. Viceversa, qualora non siano state presentate candidature da parte dei comuni di valore corrispondente al 70%.

4. Le risorse ripartite su base regionale, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, e non assegnabili agli enti partecipanti in quanto residui di stanziamento o per carenza di fabbisogno a seguito dell'espletamento della presente procedura, sono utilizzate per finanziare i progetti che, su base nazionale, hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale di risorse destinata alle regioni del Mezzogiorno, secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale 2 dicembre 2021, n. 343.

5. Successivamente e a seguito delle necessarie verifiche, il Ministero dell'istruzione comunica agli enti beneficiari l'avvenuto finanziamento e indice, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, il concorso di progettazione con riferimento alle aree e alle proposte progettuali selezionate a seguito del presente avviso, mettendo a disposizione degli enti beneficiari gli esiti dello stesso per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione.

6. Terminato il concorso di progettazione il Ministero dell'istruzione procede alla stipula della convenzione di concessione del finanziamento con gli enti beneficiari, secondo lo schema di cui all'allegato 5 al presente Avviso.

7. Il Ministero dell'istruzione utilizza apposito sistema informativo che dovrà essere implementato da ogni ente locale e territoriale per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi.

8. Le modalità di utilizzo del sistema informativo saranno contenute in apposite linee guida che saranno comunicate ad ogni ente beneficiario al momento della stipula della convenzione.