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Decreto M.I. 03.12.2021, n. 344

Decreto concernente l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 8 - Comitati scientifici regionali

1. I Comitati scientifici regionali, costituiti presso ogni Ufficio scolastico regionale, monitorano ogni anno, sulla base di criteri definiti dal Comitato scientifico nazionale di cui al successivo articolo 9, gli esiti della sperimentazione, con particolare riguardo al coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli insegnamenti nel progetto di innovazione e al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studio.

2. Annualmente i Comitati scientifici regionali predispongono una relazione in merito agli sviluppi e agli esiti del progetto, da trasmettere entro il 31 dicembre successivo alla conclusione dell'anno scolastico di riferimento, al Comitato scientifico nazionale di cui al successivo articolo 9.

3. A supporto delle attività dei Comitati scientifici regionali, ogni Ufficio scolastico regionale può disporre visite presso le istituzioni scolastiche selezionate, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 e, più in generale, dal presente decreto.