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Decreto M.I. 03.12.2021, n. 344

Decreto concernente l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 9 - Comitato scientifico nazionale

1. Il Comitato scientifico nazionale, nominato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, monitora l'andamento qualitativo dei percorsi, anche attraverso il supporto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), valuta l'andamento nazionale del Piano e predispone annualmente una relazione da trasmettere al Ministro dell'istruzione.

2. Il Comitato scientifico nazionale cura, altresì, la predisposizione di misure di formazione, nell'ambito del Piano nazionale di formazione dei docenti, nonché di accompagnamento e sostegno delle istituzioni scolastiche coinvolte nel Piano.

3. Il Comitato scientifico nazionale può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, della consulenza di esperti delle associazioni professionali e disciplinari della scuola, nonché delle esperienze e degli strumenti messi in atto dalle scuole selezionate, anche costituite in rete.

4. Presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione è costituita la segreteria del Comitato scientifico nazionale, con funzioni di supporto organizzativo e amministrativo.

5. Nessuna indennità, compenso o gettone di presenza o altre utilità comunque denominata è dovuta per i componenti degli organismi regionali e nazionali di cui agli articoli 8 e 9.