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Decreto M.I. 07.12.2021, n. 2451

Avviso pubblico relativo all'ampliamento e all'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che intendono presentare la propria candidatura devono predisporre, previa deliberazione degli organi collegiali competenti e in coerenza con gli orientamenti del Piano triennale dell'offerta formativa, un progetto di sperimentazione di percorso quadriennale di istruzione secondaria di secondo grado, che abbia le seguenti caratteristiche:

a) indicazione dell'indirizzo, liceale, tecnico o professionale, già presente nell'offerta formativa, cui si riferisce il percorso sperimentale quadriennale, ai fini del rilascio, al termine dei quattro anni di corso, del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

b) attivazione di una classe prima sperimentale con il numero di studenti previsto dalla normativa vigente, previa presentazione di specifica domanda di iscrizione da parte dei genitori degli studenti. Il progetto indica, pena esclusione dalla procedura di selezione, i criteri di priorità deliberati dal Consiglio di istituto da applicare in caso di eccedenza di richieste di iscrizione. In ogni caso il percorso quadriennale deve essere distinto dal percorso ordinamentale e la classe sperimentale non può essere articolata con altra classe di percorso quinquennale già attivato nell'istituto statale o paritario. Non possono essere accolte iscrizioni di studenti che non abbiano effettuato percorso scolastico di otto anni[1] e di studenti provenienti da percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali. Ai fini dell'esame di Stato, non possono essere assegnati alla classe sperimentale candidati esterni;

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[1] Vedi Nota Ministero Istruzione, università e ricerca 21 gennaio 2009, n. 1294

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c) realizzazione di progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, con il mondo del lavoro, con gli ordini professionali, con l'università e i percorsi terziari non accademici;

d) potenziamento dell'apprendimento linguistico attraverso l'insegnamento di almeno una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, a partire dal terzo anno di corso (a partire dal secondo anno di corso e per due lingue straniere per i percorsi di liceo linguistico);

e) valorizzazione delle attività laboratoriali e dell'adozione di metodologie didattiche innovative, nonché dell'utilizzo delle tecnologie didattiche per l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e trasversali, anche attraverso diverse articolazioni del gruppo classe;

f) possibilità di effettuare insegnamenti curricolari on line, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali che consentano di registrare le presenze degli studenti per un numero di ore non superiore al dieci per cento dell'orario annuale previsto dal progetto di sperimentazione;

g) potenziamento delle discipline STEM;

h) introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile;

i) articolazione del curricolo attraverso l'attivazione di insegnamenti opzionali, anche in funzione orientativa, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

l) adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico annuale e dell'orario settimanale delle lezioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del1999, anche al fine di compensare, almeno in parte, la riduzione di una annualità del percorso scolastico, per il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studi e per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dal secondo anno di corso.

m) dichiarazione di disponibilità a partecipare ad attività formative previste nel Piano nazionale di formazione docenti e a monitoraggi qualitativi regionali e nazionali;

n) per gli istituti paritari, nel caso di approvazione del progetto secondo quanto previsto dal successivo articolo 5, impegno a richiedere entro il 31 marzo 2022 al competente Ufficio scolastico regionale il riconoscimento della parità scolastica del percorso sperimentale, secondo le modalità previste dalla legge n. 62/2000;

o) per gli istituti statali, dichiarazione che il progetto di innovazione è effettuato nei limiti delle risorse strumentali e professionali disponibili, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.