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Decreto M.I. 23.12.2021

Definizione dei criteri e delle modalità per l'organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali. (G.U. 25.02.2022, n. 47)

Art. 1 - Finalità della Rete

1. La Rete, nel pieno rispetto della diversa identità e della pari dignità delle istituzioni scolastiche e formative che ne fanno parte, si propone di perseguire le seguenti finalità:

a. promuovere l'innovazione e il permanente raccordo con il mondo del lavoro;

b. favorire l'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e dei profili in uscita di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 61/2017, al fine di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione tra la scuola e il lavoro, diffondendo e sostenendo i modelli di apprendimento in ambiente di lavoro (c.d. work based learning - WBL), realizzati attraverso l'alternanza rafforzata, l'impresa formativa simulata, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito PCTO) e l'apprendistato, nel sistema dell'istruzione professionale (di seguito IP) e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP);

c. promuovere i sistemi di IP e di IeFP, anche attraverso la valorizzazione del sistema duale, al fine di qualificare un'offerta formativa rispondente ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni;

d. supportare e favorire, a livello nazionale e territoriale, il raccordo tra il sistema di IP e il sistema di IeFP;

e. operare in coerenza e raccordo con altre reti di servizi, in particolare con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui al comma 2 del presente articolo;

f. individuare buone pratiche ed elementi di eccellenza all'interno dell'intera filiera formativa verticale professionalizzante, fino agli Istituti tecnici superiori (ITS), nonché le aree di criticità e i margini di miglioramento, formulando proposte mirate;

g. promuovere l'offerta formativa nell'ambito dei sistemi di IP e di IeFP, funzionale allo sviluppo di «eco-sistemi territoriali» di innovazione economica e sociale aperti alla collaborazione con altre realtà formative territoriali.

2. Per la realizzazione delle predette finalità e per la valorizzazione degli aspetti professionalizzanti la Rete coopera con soggetti pubblici e privati rappresentativi della realtà culturale, socio-economica e produttiva del Paese, anche raccordandosi con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come previsto dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 61/2017.