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Decreto M.I. 23.12.2021

Definizione dei criteri e delle modalità per l'organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali. (G.U. 25.02.2022, n. 47)

Art. 3 - Attività della Rete

1. La Rete promuove e sviluppa una pluralità di attività per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente decreto, tra le quali rientrano:

a. la promozione di azioni per la diffusione e il sostegno delle iniziative di impresa formativa simulata, alternanza rafforzata, PCTO e apprendistato, nonché la disseminazione delle buone pratiche realizzate;

b. la promozione e la diffusione di valide esperienze ed eccellenze che coinvolgono l'intera filiera formativa verticale professionalizzante, fino agli ITS, attuate con il supporto di partenariati avviati, in particolare, con i protagonisti del mondo del lavoro;

c. la formulazione di proposte per l'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e dei profili di uscita dei percorsi di IP, nonché il raccordo con le regioni per l'aggiornamento delle figure di riferimento facenti parte del Repertorio nazionale dell'offerta formativa di IeFP, ferme restando le disposizioni di adozione del Repertorio medesimo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

d. iniziative di innovazione metodologica e didattica, anche attraverso programmi di formazione congiunta dei docenti della IP e della IeFP;

e. la promozione di strategie di orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione che valorizzino le vocazioni individuali e permettano di conoscere le esigenze dei settori produttivi e occupazionali;

f. l'attività di monitoraggio delle esperienze e delle attività promosse dalla Rete, anche sulla base delle attività istituzionali di monitoraggio e di analisi quali-quantitative già condotte dagli organi di supporto tecnico di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto;

g. la proposta di interventi e soluzioni che favoriscano l'implementazione dell'offerta formativa regionale di IeFP, rafforzandone la diffusione territoriale;

2. Gli organi di indirizzo e di gestione della Rete di cui all'art. 4 del presente decreto possono, in conformità con le finalità della Rete, ampliare o integrare le attività di cui al comma 1 a seguito delle eventuali esigenze espresse in seno alla stessa Rete e/o dai territori regionali, nei limiti definiti dall'art. 5, comma 1.