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Decreto M.U.R. 14.12.2021, n. 226

Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. (G.U. 29.12.2021, n. 308)

Art. 14 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

1. Per le finalità di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1-bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1-bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Università, ed alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.

2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.