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Decreto M.U.R. 14.12.2021, n. 226

Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. (G.U. 29.12.2021, n. 308)

Art. 5 - Accreditamento dei corsi e delle sedi

1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. La domanda di accreditamento, presentata al Ministero dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accreditamento. La domanda di accreditamento può avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato già accreditati.

3. Il Ministero trasmette all'ANVUR la domanda di accreditamento entro venti giorni dalla sua ricezione. L'ANVUR si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comprensivi del termine di dieci giorni entro il quale il soggetto richiedente può comunicare eventuali osservazioni o chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR. L'ANVUR può avvalersi, anche per singole richieste di accreditamento, di esperti esterni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e può disporre visite in loco; in tal caso, il termine per la valutazione della domanda di accreditamento può essere prorogato per un massimo di trenta giorni. Con decreto del Ministro, adottato su conforme parere dell'ANVUR, si dispone in ordine alla domanda di accreditamento. Il decreto di accreditamento è trasmesso al soggetto richiedente l'accreditamento e al relativo organo di valutazione.

4. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al comma 5, l'accreditamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 per ciascun componente del collegio.

5. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di cui all'articolo 4. Tali attività sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attività di valutazione periodica può essere effettuata nell'ambito dell'accreditamento periodico della sede di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenendo conto della specificità della formazione dottorale rispetto al primo e secondo ciclo universitario. Alla valutazione periodica dei corsi di dottorato attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale si applica anche la disciplina specifica relativa all'accreditamento delle Scuole stesse, definita con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

6. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessanti negli stessi termini di cui al comma 3, la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.