Decreto M.U.R. 14.12.2021, n. 226
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.
2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
3. Sono organi del corso di dottorato il collegio dei docenti e il coordinatore.
4. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. E' possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 10 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11. Nel caso di dottorati attivati da istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale è possibile la partecipazione a due collegi relativi a corsi di dottorato organizzati dallo stesso istituto.
5. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
6. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3). La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
7. Le Università possono organizzare i corsi di dottorato in Scuole di dottorato, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni. Nei casi di cui al presente comma, la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato resta in capo alle Università.