Decreto M.U.R. 14.12.2021, n. 226
1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1.
3. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.
4. I bandi di selezione possono prevedere:
a) l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dai regolamenti di ateneo;
b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
7. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
8. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
9. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
10. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
11. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
12. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con le modalità stabilite nel regolamento del dottorato, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
13. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).