Decreto M.U.R. 14.12.2021, n. 226
1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.
2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.
3. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.
5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.
6. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal corso di dottorato, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.