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Decreto legislativo 21.12.2021, n. 230

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. (G.U. 30.12.2021, n. 309)

Art. 10 - Abrogazioni e modificazioni

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, è abrogato il comma 353 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato. Per l'anno 2022, l'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo.

4. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di età pari o superiore a 21 anni »;

b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole «In presenza di più figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;

d) il comma 1-bis è abrogato;

e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;

f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati i commi 348 e 349 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.