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Decreto legislativo 21.12.2021, n. 230

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. (G.U. 30.12.2021, n. 309)

Art. 11 - Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare

1. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera a) e valutati in 463 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera b) si provvede ai sensi dell'articolo 13.