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Decreto legislativo 21.12.2021, n. 230

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. (G.U. 30.12.2021, n. 309)

Art. 4 - Criteri per la determinazione dell'assegno

1. Per ciascun figlio minorenne e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro2.

2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne e, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.3

[5. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.]4

[6. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.]5

7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.

10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento.6

11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2

Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 21.06.2022, n. 73, conv. con modif. da L. 04.08.2022, n. 122. Successivamente così modificato dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 1), L. 29.12.2022, n. 197.

3

Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 21.06.2022, n. 73, conv. con modif. da L. 04.08.2022, n. 122. Successivamente modificato dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 2), L. 29.12.2022, n. 197.

4

Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 21.06.2022, n. 73, conv. con modif. da L. 04.08.2022, n. 122. Successivamente abrogato dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 3), L. 29.12.2022, n. 197.

5

Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 4), D.L. 21.06.2022, n. 73, conv. con modif. da L. 04.08.2022, n. 122. Successivamente abrogato dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 3), L. 29.12.2022, n. 197.

6

Comma così modificato dall'art. 1, comma 357, lett. a), n. 4), L. 29.12.2022, n. 197.