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Decreto legislativo 21.12.2021, n. 230

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. (G.U. 30.12.2021, n. 309)

Art. 5 - Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, come determinato ai sensi dell'articolo 4.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;

b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare mensile della componente fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4.

4. Per componente familiare si intende:

a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto;

b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.

5. Per componente fiscale si intende:

a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.

6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D:

a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;

b) va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D.

7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:

a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;

b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;

c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese.7

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Comma inserito dall'art. 38, comma 1, lett. c), D.L. 21.06.2022, n. 73, conv. con modif. da L. 04.08.2022, n. 122. Successivamente così modificato dall'art. 1, comma 357, lett. b), L. 29.12.2022, n. 197.