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Decreto legislativo 21.12.2021, n. 230

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. (G.U. 30.12.2021, n. 309)

Art. 9 - Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, di seguito Osservatorio, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno di cui al presente decreto.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed é, altresì, composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'ISTAT, un membro designato dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché da due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

3. Nello svolgimento delle funzioni, l'Osservatorio:

a) coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;

b) predispone per l'Autorità politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'assegno; a tal fine, l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell'assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nonché alla trasmissione all'Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali; la relazione semestrale dell'Osservatorio individua, altresì, le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.