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Decreto legge 30.12.2021, n. 228

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (G.U. 30.12.2021, n. 309)

Art. 12 - Proroga di termini in materia di turismo

1. All'articolo 43-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riguardante la stipula di polizze assicurative relative all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggano il virus SARS-CoV-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.».

2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:

«11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui all

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