IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 30.12.2021, n. 228

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (G.U. 30.12.2021, n. 309)

Art. 13 - Proroga di termini in materia di gestioni commissariali

1. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

2. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo a misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. All'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo, le parole «31 dicembre 2021», sono sostitute dalle seguenti «30 aprile 2022».

3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da trasferire direttamente su apposita contabilità speciale allo stesso intestata».

4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 932-bis, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.