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Decreto legge 30.12.2021, n. 228

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (G.U. 30.12.2021, n. 309)

Art. 14 - Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria

1. Al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due dei quali in rappresentanza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il 30 giugno 2022, la Commissione può audire i rappresentanti delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2-bis. Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si appli

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