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Decreto legge 30.12.2021, n. 228

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (G.U. 30.12.2021, n. 309)

Art. 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo all'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2022, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore. 4

4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni

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