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Decreto legge 30.12.2021, n. 228

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (G.U. 30.12.2021, n. 309)

Art. 3 novies - Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina

1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022».

2. Dopo l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

«Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;

b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;

c) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli

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