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Decreto legge 30.12.2021, n. 228

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (G.U. 30.12.2021, n. 309)

Art. 3 ter - Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità

1. All'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con due distinti decreti», le parole: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° maggio 2022», le parole da: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» fino a: «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS» e le parole: «una specifica tabella unica su» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche tabelle uniche per»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: «La tabella unica nazionale è redatta» sono sostituite dalle seguenti: «Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte»;

2) alla lettera a), le parole: «della tabella» sono sostituite dalle seguenti: «delle tabelle»;

c) al comma 3, le parole: «dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b)»;

d) al comma 5, dopo le parole: «nella tabella unica nazionale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b),».

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