Decreto legge 30.12.2021, n. 229
1. La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli obblighi previsti dall'articolo 2 del presente decreto è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2, 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai medesimi articoli. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attività di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.
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