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Legge 30.12.2021, n. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (G.U. 31.12.2021, n. 310)

Sezione II - Approvazione degli stati di previsione

Art. 14 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2022 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.