Legge 22.12.2021, n. 227
1. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, si provvede:
a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;
c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.
[2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera g), pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.] 3
3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legisl
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