Legge 23.12.2021, n. 238
Capo I - Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, beni e servizi
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla seguente:
«b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».
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