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Legge 23.12.2021, n. 238

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (G.U. 17.01.2022, n. 12)

Capo II - Disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Art. 20 - Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600-quater:

1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»;

b) all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) è aggiunto il seguente:

«5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

d) all'articolo 609-quater:

1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coab

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