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Legge 23.12.2021, n. 238

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (G.U. 17.01.2022, n. 12)

Capo V - Disposizioni in materia di sanità

Art. 33 - Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: «Il comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1,».

2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «, ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici» sono soppresse.

3. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto».

4. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del rispetto dell'obbligo di sostituzione».

5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

6. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «Gli animali» sono inserite le seguenti: «di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali».

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