Decreto M.I. 05.01.2021, n. 6
1. Agli uffici di livello dirigenziale non generale sono preposti dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione dello Stato o soggetti incaricati ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I Dipartimenti e le Direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale secondo l'articolazione e con le attribuzioni indicate negli articoli da 6 a 14.
3. I capi dei Dipartimenti e i direttori generali, con apposito provvedimento, possono costituire proprie segreterie quali unità operative di livello non dirigenziale.