D.P.C.M. 14.01.2021
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.
2. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamata in premessa, in materia di ingressi da Gran Bretagna e Irlanda del Nord continuano ad applicarsi fino alla data del 5 marzo 2021.
3. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi degli articoli 2 e 3 e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.