Nota M.I. 05.01.2021, n. 469
Anno scolastico 2020/2021 - Legge di bilancio 30.12.2020, n. 178 - Decreto legge 31.12.2020, n. 183 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di personale ATA in applicazione dell'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - Integrazioni nota prot. n. 195 del 04.01.2021.
Ad integrazione delle indicazioni diramate con nota prot. n. 195 del 4.1.2021, si forniscono, con la presente, in relazione all'art. 1, comma 964, della Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, i seguenti ulteriori chiarimenti.
Come già precisato in precedenza, la disposizione sopra citata statuisce che "Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. ....".
Al riguardo, si reputa opportuno rammentare che le trasformazioni contrattuali autorizzate dalla norma, come testualmente stabilito dalla stessa, potranno essere disposte nei soli limiti dei posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021.
Di conseguenza, nel caso di indisponibilità di posti vacanti, non potrà darsi luogo alla trasformazione dei contratti in essere.
Nell'eventualità in cui il numero di posti rimasti vacanti e disponibili dovesse risultare inferiore al numero di aspiranti alla trasformazione full time dei contratti, invece, si dovrà procedere ad una graduazione degli interessati che tenga conto della relativa posizione in graduatoria.