Decreto 16.06.2021, n. 951
1. In deroga al requisito culturale previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L. Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico e in ragione della specialità delle procedure selettive, sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e hanno svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Il computo è effettuato sull'anno solare. In caso di mancata maturazione dell'anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del predetto requisito di partecipazione, relativo all'anzianità di servizio quinquennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio in corso d'anno sono da considerare quale servizio effettivo. Ai fini di cui al periodo precedente, sono considerati validi gli anni di servizio prestati a partire dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000. Lo svolgimento dei menzionati servizi può essere comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio da parte degli UU.SS.RR., delle comunicazioni obbligatorie del rapporto dilavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In mancanza della comunicazione obbligatoria, lo svolgimento dei citati servizi può essereprovato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro, attestante i periodi disvolgimento delle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In ogni caso il lavoratore presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio. I dati contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro, nonché quelli della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, possono essere accertati dagli UU.SS.RR. verificandone la conformità a quelli disponibili negli archivi dell'INPS o attraverso la banca dati delle comunicazioni obbligatorie tenute presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. candidati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio 7 febbraio 1994, n. 174;
b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa;
d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.
3. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati destinatari di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
4. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, ovvero gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
5. Non può essere ammesso alla procedura selettiva il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter dell'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
6. Gli UU.SS.RR. procedono, prima dell'assunzione, per ciascun candidato risultato
vincitore della procedura di selezione, all'attivazione degli adempimenti di cui all'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
7. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
8. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
9. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti agli articoli 5 e 10, l' USR dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
10. La procedura selettiva si svolge su base provinciale. Il candidato, a pena di esclusione, può presentare la domanda esclusivamente per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020.
11. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva coloro che sono privi dei requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
12. Per i posti presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, il competente USR accerta, anche sulla base del servizio pregresso svolto dal candidato, la conoscenza della lingua slovena adeguata al profilo professionale.
13. La procedura selettiva si articola nella valutazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 6.