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Decreto 16.06.2021, n. 951

Procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizie.

Art. 5 - Domanda di partecipazione, modalità e termini

1. Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 devono produrre apposita domanda attraverso le modalità di seguito esplicitate. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. La domanda di partecipazione alla procedura è indirizzata all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e, a pena di esclusione, può essere presentata esclusivamente per l'Ambito territoriale della provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali il candidato prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020.

2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione entro il termine perentorio del 5

luglio a partire dalla pubblicazione del presente bando sui siti internet del Ministero e degli UU.SS.RR. interessati. L'avviso è altresì pubblicato sui siti internet degli ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche.

3. La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive" previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità' diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo https://clicktime.symantec.com/3WchuYp8N6bqBFDpE1HYZAN7Vc?u=www.miur.gov.it, accedono, attraverso l'area "Ministero", sezione "Concorsi" (Ministero > Concorsi > Procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi), alla pagina dedicata alla procedura selettiva. In alternativa, è possibile accedere alla predetta pagina dedicata attraverso il bottone "vai al servizio" presente nella scheda relativa alla "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", raggiungibile nell'area "ARGOMENTI E SERVIZI" > "SERVIZI ONLINE". All'interno dello spazio denominato "presentazione della domanda" sono disponibili tutte le informazioni utili alla compilazione della domanda. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, secondo le modalità descritte ai periodi precedenti, entro le ore 14.00 del 5 luglio a partire dalla pubblicazione del presente bando sul sito internet del MI e degli UU.SS.RR. interessati. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora avesse avviato prima del 01 marzo 2021 la fase di abilitazione al servizio di Istanze OnLine, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura selettiva. L'USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS. Qualora invece, l'accreditamento sia successivo alla data del 01 marzo 2021 il candidato potrà utilizzare le credenziali SPID.

4. Il candidato rilascia le dichiarazioni presenti nella domanda sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed è consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e che formare atti falsi, farne uso nei casi previsti dal richiamato DPR o esibire un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.Alla domanda è altresì allegato, a pena di esclusione, una copia fotostatica di undocumento di identità del candidato in corso di validità e del codice fiscale.

5. Ai fini di cui al comma 4, il candidato dichiara quanto segue:

a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);

b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di nascita, nonché il codice fiscale;

c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico, Comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla residenza), il numero di telefono (facoltativo) nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio 7 febbraio 1994, n. 174;

e) di aver conseguito il titolo di studio previsto quale requisito di ammissione dall'articolo 4, comma 1, con l'esatta indicazione dell'istituzione scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico di conseguimento. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione;

f) di essere stato impegnato per almeno 5 anni, anche non continuativi, che includano comunque il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo eterminato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi, con l'esatta indicazione degli anni e/o dei periodi in cui è stato assunto a tempo determinato o indeterminato, del datore di lavoro, della matricola INPS aziendale e della provinciain cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l'istituzione scolastica presso la quale è stato prestato. Il computo è effettuato sull'anno solare. In caso di mancata maturazione dell'anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del requisito di partecipazione, i periodi di sospensione obbligatoria in corso d'anno sono da considerare quale servizio effettivo. Ai fini di cui al periodo precedente, sono considerati validi gli anni di servizio prestati a partire dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000;

g) di non essere incluso nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di non essere inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter dell'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69;

h) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;

j) di non aver riportato condanne penali per reati di cui all'articolo 73, del D.P.R.9/10/1990, n. 309 o per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609- novies del codice penale;

k) di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

l) di non aver riportato condanne penali per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data e gli estremi del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento;

m) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento di tali diritti;

n) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

o) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

p) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;

q) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

r) l'eventuale possesso dei requisiti per usufruire dei benefici di cui agli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

s) la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020.

t) i titoli valutabili ai sensi dell'Allegato A/1 Tabella di valutazione dei titoli per il profilo di collaboratore scolastico del decreto ministeriale: 1) per ciascun titolo culturale ichiarato, il candidato deve indicare l'istituzione o le istituzioni scolastiche o formative pubbliche o private che lo hanno rilasciato, la denominazione, lavalutazione o il voto e la data del conseguimento; se il titolo è stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione; 2) per ciascun titolo diservizio previsti ai punti B1, B2, B4 e a B5, il candidato deve indicare l'istituzione scolastica o l'amministrazione presso la quale è stato svolto il servizio, con l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita; 3) per i titoli diservizio di cui al punto B3, il candidato deve indicare gli anni e/o i periodi, il datore di lavoro, la matricola INPS aziendale e la provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, l servizio e l'istituzione scolastica presso la quale è stato prestato. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono valutati esclusivamente i periodi ulteriori rispetto ai 5 anni richiesti per accedere alla procedura. In caso di mancato perfezionamento dell'anno, sono considerati validi i mesi e le frazioni di mese superiori ai 15 giorni; 4) per i titoli di servizio di cui al punto B6, l'esatta indicazione degli anni e/o dei periodi, dei soggetti imprenditoriali datori di lavoro e della provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l'istituzione scolastica presso la quale è stato prestato;

u) la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in base agli articoli 6 e 13, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

6. Non si tiene conto delle domande che non contengono le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura selettiva e le dichiarazioni previste dal bando.

7. L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.