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Decreto 16.06.2021, n. 951

Procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizie.

Art. 6 - Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati e/o presentati dai candidati avviene in modo automatico sulla base dei punteggi indicati nella tabella di cui all'allegato A/1 del decreto ministeriale, cui il presente bando fa integrale rinvio, distribuiti nelle sotto indicate categorie:

a) TITOLI DI CULTURA

b) TITOLI DI SERVIZIO

2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Il titolo culturale di accesso concorre con gli altri titoli culturali nella determinazione del punteggio complessivo.

4. La Commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati e/o presentati con le modalità previste dall'articolo 5, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

6. I controlli di cui al precedente comma sono eseguiti anche tramite riscontri effettuati con le imprese titolari dei contratti di pulizia presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento allo stato di dipendente a tempo determinato o indeterminato in servizio anche negli anni 2018 e 2019 con anzianità di servizio di almeno 5 anni. A tali fini, le imprese sono tenute, su richiesta, a rendere specifiche dichiarazioni all'Amministrazione che, al riguardo, può verificarne la veridicità anche avvalendosi di altri strumenti di accertamento mediante i dati in possesso dell'INPS, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle istituzioni scolastiche o di altre Pubbliche Amministrazioni. Eventuali dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

7. Le graduatorie tengono altresì conto delle preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.