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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17.06.2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (G.U. 17.06.2021, n. 143)

Capo I - Parte generale

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)» per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e all'art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

c) «vaccinazione»: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 9, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o riconosciute come equivalenti;

d) «test molecolare»: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute, di cui all'art. 9, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

e) «test antigenico rapido»: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

f) «interoperabilità»: capacità dei sistemi di verifica di uno Stato membro di utilizzare i dati codificati da un altro Stato membro;

g) «codice a barre interoperabile/bidimensionale»: strumento per memorizzare e rappresentare dati in un formato visivo leggibile meccanicamente, che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni verdi COVID-19;

h) «Gateway europeo»: architettura di interoperabilità europea, gestita dalla Commissione europea, mediante la quale possono essere verificate tutte le firme dei certificati europei digitali COVID, emessi dagli Stati membri;

i) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

j) «Sistema TS»: il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

k) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

l) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità fra i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, e realizzata a cura del Ministero dell'economia e delle finanze;

m) «AVN»: Anagrafe nazionale vaccini istituita dal decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, e integrata, per le vaccinazioni del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, per agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi dei vaccini anti-SARS-CoV-2, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento;

n) «dati di contatto»: numero di telefonia mobile e/o indirizzo di posta elettronica fornito dall'assistito e utilizzato esclusivamente per consentire l'invio di un codice univoco per l'acquisizione della certificazione verde COVID-19, nonché per la notifica all'interessato della revoca delle sue certificazioni verdi COVID-19, già rilasciate e in corso di validità;

o) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che richiede l'utilizzo di almeno due modalità di autenticazione tra le seguenti: «qualcosa di conosciuto», come una password o un PIN; «qualcosa di posseduto», come una smart card oppure un token crittografico; «qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona» come un'impronta digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili con appositi sensori (sistemi biometrici);

p) «sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi;

q) «sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che soddisfa i requisiti previsti all'art. 36 del regolamento UE 2014/910;

r) «sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;

s) «SASN»: i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

t) «USMAF»: gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, che svolgono attività di vigilanza transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;

u) «assistito»: il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria;

v) «assistito SASN»: il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti e aeronaviganti;

w) «MMG/PLS»: i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN;

x) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata o accreditata con il SSN;

y) «verificatore»: soggetto deputato al controllo delle certificazioni verdi COVID-19;

z) «identificativo univoco»: codice alfanumerico univoco attribuito automaticamente dalla PN-DGC alle certificazioni verdi COVID-19, non identificativo della tipologia di certificazione;

aa) «App Immuni»: applicazione mobile per il contact tracing digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

bb) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

cc) «pacchetto di sviluppo per applicazioni»: un insieme di strumenti per lo sviluppo e la documentazione di software (Software Development Kit - SDK);

dd) «libreria software»: un insieme di funzioni e strutture dati predefinite e predisposte per essere utilizzate in un programma software.1

1

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), b), c), d), D.P.C.M. 12.10.2021.