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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17.06.2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (G.U. 17.06.2021, n. 143)

Capo I - Parte generale

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:

a) la raccolta dei dati che alimentano la Piattaforma nazionale-DGC;

b) le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC;

c) i dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC;

d) la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse;

e) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;

f) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra la Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo;

g) le modalità di aggiornamento e revoca delle certificazioni verdi COVID-19;

h) i soggetti deputati e le modalità per il controllo delle certificazioni;

i) i tempi di conservazione dei dati trattati ai fini dell'emissione e della verifica delle certificazioni;

j) le misure per assicurare la protezione dei dati personali trattati.

2. Ai fini del presente decreto, le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale, conformemente alla normativa dell'Unione europea e, per quanto dalla stessa non previsto, ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.