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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17.06.2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (G.U. 17.06.2021, n. 143)

Capo II - Caratteristiche e modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC

Art. 11 - Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. Le certificazioni verdi COVID-19, generate ai sensi dell'art. 8, sono messe a disposizione degli interessati, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attraverso i seguenti strumenti digitali, con le modalità definite nell'allegato E:

a) portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;

b) Fascicolo sanitario elettronico;

c) App Immuni;

d) App IO;

e) Sistema TS, per il tramite di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema tessera sanitaria.

2. Le modalità di accesso descritte nell'allegato E prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.

3. Tutti gli strumenti digitali del presente articolo permettono all'interessato di consultare, visualizzare e scaricare le certificazioni anche in formato stampabile, secondo le modalità descritte nell'allegato E.

4. L'esercente la responsabilità genitoriale sull'assistito minore di età, nel momento in cui la certificazione verde COVID-19 relativa al minore è generata e visibile e scaricabile con le specifiche modalità definite nell'allegato E, riceve ai dati di contatto indicati al momento della prestazione sanitaria un codice univoco.