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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17.06.2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (G.U. 17.06.2021, n. 143)

Capo II - Caratteristiche e modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC

Art. 13 - Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione nonché mediante le ulteriori modalità automatizzate di cui ai successivi commi de-scritte negli allegati G e H11.

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

g) i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie, delle università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e loro delegati;

h) i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all'utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria o i loro delegati rela-tivamente ai magistrati.12

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica13.

4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss14.15

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

7. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito scolastico statale di cui all'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un'apposita funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un'interazione, descritta nell'allegato G, tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC. Tale funzionalità consente esclusivamente di verificare il possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità del personale effettivamente presente in servizio, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC.16

8. Nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, i soggetti preposti alla verifica di cui all'art. 9-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5. L'attività di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del citato art. 9-ter da parte dei dirigenti scolastici è svolta dall'ufficio scolastico regionale competente.17

9. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.18

10. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del pos-sesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato ai sensi degli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell'allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC , attraverso:

a) l'utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;

b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;

c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC , per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di cinquanta dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;

d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno mille dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti.19

11. Le funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui alle lettere b) e c) del comma 10, attivate previa richiesta del datore di lavoro, sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro. La funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID 19 di cui alla lettera d) del comma 10 è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute.20

12. Il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera a) del comma 10 può essere utilizzato per la verifica della Certificazione verde COVID-19 anche in ambiti diversi da quello lavorativo e può altresì essere utilizzato come riferimento per la realizzazione di ulteriori librerie software, a condizione che:

a) le suddette librerie e le soluzioni da esse derivate rispondano alle medesime specifiche tecniche e ai requisiti del pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera a) del comma 10, e successivi aggiornamenti, come indicato sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente;

b) sia preventivamente rilasciato il codice sorgente con licenza open source di det-te librerie sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute di cui al precedente punto a).21

13. Con riguardo all'uso del pacchetto di sviluppo per applicazioni, di cui al com-ma 10, lettera a), e delle librerie software e delle soluzioni da esse derivate, di cui al comma 12, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19. Èfatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli. In caso di utilizzo di tale modalità di verifica da parte del datore di lavoro, resta salvo quanto pre-visto dagli articoli 88 del regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.22

14. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.23

15. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate con le modalità di cui al comma 10, lettere b), c) e d), l'interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'applicazione mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 4.24

11

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.P.C.M. 12.10.2021.

12

Lettere g) e h) inserite dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.P.C.M. 12.10.2021.

13

Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. o), D.P.C.M. 12.10.2021.

14

Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. p), D.P.C.M. 12.10.2021.

15

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.P.C.M. 10.09.2021

16

Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.P.C.M. 10.09.2021

17

Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.P.C.M. 10.09.2021

18

Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12.10.2021.

19

Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12.10.2021.

20

Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12.10.2021.

21

Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12.10.2021.

22

Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12.10.2021.

23

Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12.10.2021.

24

Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12.10.2021.