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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17.06.2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (G.U. 17.06.2021, n. 143)

Capo II - Caratteristiche e modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC

Art. 5 - Servizio per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione

1. Le regioni e le province autonome, anche per il tramite della piattaforma nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, inviano al Ministero della salute i dati previsti per l'alimentazione dell'AVN, con le integrazioni definite nell'allegato A, assicurando la completezza e la correttezza delle informazioni trasmesse.

2. Il Sistema AVN comunica giornalmente al Sistema TS i soli dati strettamente necessari per la corretta generazione e gestione delle certificazioni verdi COVID-19, elencati nell'allegato A, per ogni singola somministrazione di vaccino effettuata nel territorio nazionale.

3. I dati relativi all'infezione COVID-19 delle persone vaccinate prima della data di efficacia del presente decreto sono acquisiti nell'AVN dalla piattaforma dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2020, n. 50, a cui l'AVN già trasmette le somministrazioni dei vaccini ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto-legge n. 2 del 2021.

4. Le regioni e le province autonome inviano al Sistema TS i dati di contatto forniti dall'interessato all'atto della prenotazione o della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della data di efficacia del presente decreto, secondo le modalità di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Il Sistema TS, secondo le modalità di cui all'Allegato C:

a) verifica i codici fiscali e il numero di dosi ricevuti dal Sistema AVN associati alle somministrazioni di vaccini anti-SARS-CoV-2, notificando alla regione di somministrazione gli eventuali casi di errore che quest'ultima provvederà a rettificare in AVN. In caso di codici fiscali errati o identificativi regionali non rilasciati dal Sistema TS, il Sistema TS acquisisce dalle regioni e province autonome anche i dati anagrafici relativi ai soggetti vaccinati;

b) per i soli dati verificati positivamente, alimenta la Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione di cui all'Allegato A, per la generazione della certificazione verde digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione;

c) acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l'emissione della certificazione verde COVID-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività individuati dalle disposizioni vigenti;

d) mette a disposizione la possibilità di validare le richieste di cui alla lettera c) ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, secondo modalità stabilite con circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

e) rende disponibile all'AVN e alle regioni e province autonome l'informazione sulla data di infezione successiva alla vaccinazione, tratta dai certificati di guarigione nonché della pregressa infezione, recuperata dai dati dei certificati di guarigione di cui all'art. 6 del presente decreto;

f) restituisce alle regioni e province autonome l'informazione, resa disponibile dalla PNDGC inerente la generazione o meno del DGC, unitamente ai dati relativi alle somministrazioni, avvenuta guarigione e test, comunicati al Sistema TS ai sensi del presente decreto, al fine di consentire le opportune azioni di correzione dei medesimi dati;

g) rende disponibile al Ministero della salute la funzione di interrogazione dei dati acquisiti dal Sistema TS ai sensi del presente decreto, comprensivi dell'informazione resa disponibile dalla PNDGC inerente la generazione o meno del DGC, per le finalità di cui all'art. 12, comma 2, lettera a). Le operazioni di interrogazione sono effettuate previo inserimento, da parte dell'operatore del numero di pubblica utilità del Ministero della salute, del codice fiscale e delle ultime otto cifre della tessera sanitaria dell'interessato e della tipologia e data dell'evento sanitario che ha generato la Certificazione verde COVID-19.7

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Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), D.P.C.M. 12.10.2021.