IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17.06.2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (G.U. 17.06.2021, n. 143)

Capo II - Caratteristiche e modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC

Art. 7 - Servizi per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo

1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'allegato C, con i dati relativi agli esiti negativi dei test molecolari e antigenici, di cui all'allegato A, al momento della disponibilità dell'esito nel Sistema TS stesso.

2. Il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1, per le tipologie di test riconosciute come valide dall'Health Security Committee dell'UE per l'emissione dei Certificati digitali europei COVID (già Digital Green Certificate), dai seguenti soggetti, anche attraverso i Sistemi regionali:

a) le strutture sanitarie pubbliche dei Servizi sanitari regionali, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;

b) le strutture sanitarie private accreditate dei Servizi sanitari regionali, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;

c) le strutture sanitarie private autorizzate, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;

d) le strutture del comparto difesa e sicurezza, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;

e) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, presso i quali vengono effettuati i test antigenici rapidi;

f) le farmacie convenzionate, presso le quali vengono effettuati i test antigenici rapidi;

g) gli USMAF-SASN, presso i quali vengono effettuati i test nell'ambito delle relative funzioni.

3. Il Sistema TS mette a disposizione dei soggetti di cui al comma 2 le funzionalità, descritte nell'allegato C, per l'invio tempestivo delle informazioni relative all'esecuzione e all'esito dei test, per l'annullamento di informazioni inviate in precedenza, nonché per la ricerca e la visualizzazione dell'elenco dei test effettuati dalla medesima struttura sanitaria o dal medesimo medico.

4. Il Ministero della salute comunica al Sistema TS l'elenco aggiornato delle tipologie di test riconosciute come valide dall'Health Security Committee dell'UE, per le finalità di cui al presente decreto.