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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17.06.2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (G.U. 17.06.2021, n. 143)

Capo III - Titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza

Art. 16 - Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa

1. Le certificazioni verdi COVID-19 e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono conservati fino al termine di validità delle certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema TS, vengono cancellati, alla scadenza della stessa, dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio.

2. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità indicate nell'ambito delle informazioni rese all'interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e attraverso gli strumenti digitali di cui all'art. 11 del presente decreto.

3. In ragione della necessità di assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati ai sensi del presente decreto, l'interessato può esercitare il diritto di rettifica di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2016/679 attraverso il servizio di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), del presente decreto, con garanzia di riscontro entro un termine congruo rispetto alla validità della certificazione rilasciata all'interessato.