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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17.06.2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (G.U. 17.06.2021, n. 143)

Formula iniziale

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettere m), q) e r), e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, rubricato «certificazioni verdi COVID-19», che al comma 10 prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», e in particolare l'art. 2, recante «Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi»;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma 9;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art. 50, recante la «Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni», che prevede la formazione, la raccolta, la conservazione, la disponibilità e l'accessibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'art. 64, relativo al «Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni», che istituisce il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), e l'art. 64-bis, recante «Accesso telematico ai servizi della Pubblica amministrazione», che istituisce un unico punto di accesso per tutti i servizi digitali attraverso l'app IO, erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale di PagoPA S.p.A.;

Vista la circolare del Ministero della salute DGRUERI/II/005846 del 30 marzo 2010, «Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale - Emissione TEAM per pensionati (e loro familiari) e familiari di lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia»;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», e, in particolare, il comma 15, concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi (TS-CNS);

Visto l'art. 12, rubricato «Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario», del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2013, recante «Modalità di consegna, da parte delle aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178, recante «regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 5 novembre 2018, che disciplina il funzionamento presso il Ministero della salute dell'Anagrafe nazionale vaccini;

Visto l'art. 6, recante «Sistema di allerta COVID-19», del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19», che istituisce la Piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta COVID-19;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29 maggio 2020, relativa alla «Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni», pubblicata sul portale istituzionale del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, 3 giugno 2020, recante «Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 dell'8 giugno 2020, che prevede le funzionalità rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria per le finalità di cui al citato art. 6 del decreto-legge n. 28 del 2020;

Visti gli articoli 18 e 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che prevedono l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l'utilizzazione da parte degli stessi della funzionalità del Sistema tessera sanitaria, per la produzione del referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica;

Visto l'art. 20, rubricato «Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria», del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che istituisce presso il Ministero della salute un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni», rendendo disponibili i dati dei casi raccolti anche attraverso il Sistema tessera sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 ottobre 2020, che delega al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del suddetto servizio nazionale di supporto telefonico e telematico e prevede il trasferimento alla contabilità speciale dello stesso Commissario delle risorse di cui al menzionato art. 20 del decreto-legge n. 137 del 2020;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 novembre 2020, relativo alle «Modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. "Decreto Ristori")», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 5 novembre 2020;

Vista l'ordinanza 19 dicembre 2020, n. 34, emanata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 320 del 28 dicembre 2020, recante «Servizio di supporto telefonico sblocco Immuni»;

Visto l'art. 1, commi 418, 419 e 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», concernenti lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2;

Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della predetta legge n. 178 del 2020, che prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e ne disciplinano la relativa attuazione;

Visto l'art. 1, comma 471, della menzionata legge n. 178 del 2020, che consente, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», che disciplina i sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

Vista l'ordinanza 9 febbraio 2021, n. 2, emanata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2021, che dispone l'utilizzazione del Sistema tessera sanitaria quale veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 72 del 24 marzo 2021, relativo alla approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021;

Visto l'art. 20, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», che prevede il trasferimento dei dati relativi alle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 dall'Anagrafe nazionale vaccini al Sistema tessera sanitaria;

Vista l'ordinanza 29 marzo 2021, n. 3, emanata dal Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 6 aprile 2021, concernente «Disposizioni per la vaccinazione in luogo diverso dalla residenza»;

Visto l'art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Impiego delle certificazioni verde COVID-19 in ambito scolastico e universitario";

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 42, rubricato «Implementazione della Piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19», del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che disciplina il sistema di realizzazione della Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19, prevedendo anche lo specifico stanziamento di 3.318.400 euro per l'acquisto dei messaggi brevi di telefonia mobile;

Considerato che il citato art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, al comma 10, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano individuati:

a) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;

b) le specifiche tecniche per l'interoperabilità della Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo;

c) i dati che devono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19;

d) le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC;

e) la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile;

f) l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni;

g) i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni;

Rilevato che l'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 attribuisce esclusivamente alla Piattaforma nazionale-DGC l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuto di affidare il controllo delle certificazioni verdi COVID-19, oltreché ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; ai soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché ai loro delegati; al proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché ai loro delegati; ai vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché ai loro delegati; ai gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché ai loro delegati;

Ritenuta la necessità di procedere alla regolamentazione delle specifiche tecniche per l'interoperabilità della Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, che saranno abilitate e attivate in base alle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento del 9 giugno 2021, n. 229;

Di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta: