IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 09.06.2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (G.U. 09.06.2021, n. 136)

Titolo I - Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni

Capo I - Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione

Art. 1 bis - Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura

1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea, rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;

b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in aggiunta, diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale Archivi del Ministero della cultura assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1.

5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti graduatorie regionali di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state indette le relative procedure interne.

6. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales S.p.a. per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la società Ales S.p.a. è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales S.p.a. è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 20268.

7. La misura massima del 15 per cento di cui all'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, può essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR.

8. All'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

9. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 324 è abrogato.

10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 9;

b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

8

Comma così modificato dall'art. 51, comma 3, D.L. 17.05.2022, n. 50, conv. con modif. da L. 15.07.2022, n. 91.