Decreto legge 09.06.2021, n. 80
Titolo I - Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
Capo I - Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione
1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) promuovere e sostenere, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
b) all'art. 3, comma 1 dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;»;
c) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) il Segretario generale.»;
d) l'art. 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Il Comitato di gestione) - 1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non danno titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.
2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'art. 15; viene sentito dal Segretario generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.
3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.»;
e) all'art. 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca.»;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Segretario generale e sentito il Comitato scientifico di cui al comma 4, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario generale, sentito il Comitato scientifico.»;
f) l'art. 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Segretario generale) - 1. Il Segretario generale è scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse. Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.
2. Il Segretario generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario generale:
a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;
b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;
c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;
d) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dalle delibere di cui all'art. 15, comma 1, e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 5;
e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la relativa programmazione in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;
g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino le soglie di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
h) nomina i dirigenti della Scuola.»;
g) le parole «dirigente amministrativo» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Segretario generale»;
h) all'art. 13, comma 2, dopo le parole «art. 15», sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;
i) all'art. 14:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa.»;
l) all'art. 15, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.»;
m) (soppressa);
n) all'art. 18, comma 1, dopo le parole «del Presidente», sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Segretario generale,»;
o) le parole «e l'innovazione» ovunque ricorrano sono soppresse.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni.
2-bis. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli affari strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.
3. All'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3-bis. All'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202».