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Decreto legge 09.06.2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (G.U. 09.06.2021, n. 136)

Titolo II - Misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR

Capo II - Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa

Art. 13 - Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR

1. Al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, per un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:

a) 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

b) 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);

c) 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l).30

2. Il contingente di cui al comma 1 è composto dai seguenti profili professionali:

a) tecnico IT senior;

b) tecnico IT junior;

c) tecnico di contabilità senior;

d) tecnico di contabilità junior;

e) tecnico di edilizia senior;

f) tecnico di edilizia junior;

g) tecnico statistico;

h) tecnico di amministrazione;

i) analista di organizzazione;

l) operatore di data entry.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il personale di cui all'art. 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera l), è equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b) e c), sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera d), è equiparato ai profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui all'art. 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all'art. 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate.

4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, può prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'art. 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

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Comma così modificato dall'art. 10, comma 2 bis, D.L. 24.02.2023, n. 13, conv. con modif. da L. 21.04.2023, n. 41.