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Decreto legge 14.06.2021, n. 82

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (G.U. 14.06.2021, n. 140)

Art. 10 - Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza

1. Nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il CISR in materia di gestione delle predette situazioni di crisi, alle sedute del Comitato sono chiamati a partecipare il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia.

2. (soppresso)

3. In situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo è integrato, in ragione della necessità, con un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere decisioni, e di altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati. Per la partecipazione non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. È compito del Nucleo, nella composizione per la gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b).

5. Il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni e fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198:

a) mantiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorità delegata, ove istituita, sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione;

b) assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri per il superamento della crisi;

c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;

d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;

e) partecipa ai meccanismi europei di gestione delle crisi cibernetiche, assicurando altresì i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.