Decreto legge 14.06.2021, n. 82
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare all'Autorità di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, denominata di seguito: «Autorità delegata», le funzioni di cui al presente decreto che non sono ad esso attribuite in via esclusiva.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
3. L'Autorità delegata, in relazione alle funzioni delegate ai sensi del presente decreto, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.